1. In materia di detenzione di massima durata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che:
1) per un novero ristretto di reati di particolare gravità si applichi la pena della detenzione di massima durata;
2) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di massima durata e reati puniti con pena detentiva l'entità complessiva della pena non possa superare i trentaquattro anni;
3) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a seguito di verifiche periodiche dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato;
4) la disciplina delle verifiche di cui al numero 3) e dei loro effetti positivi sia differenziata in relazione alla pena in concreto applicata;
b) prevedere, in particolare, che:
1) in caso di complessivo esito positivo di tutte le verifiche periodiche la pena applicata si estingua dopo che il condannato abbia scontato i quattro quinti della sua durata;
2) nel caso in cui le verifiche effettuate manifestino significativi progressi nell'evoluzione della personalità del condannato, la pena applicata possa essere diminuita in misura da stabilire e comunque non superiore a quattro anni;
c) prevedere che, intervenuta la liberazione, il condannato sia sottoposto a prescrizioni di controllo e sostegno;
d) prevedere che, dopo lo scadere del diciottesimo anno di detenzione, il condannato possa essere ammesso alla semilibertà, determinando le condizioni per l'ammissione al beneficio.