Art. 34.
(Detenzione di massima durata).

      1. In materia di detenzione di massima durata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) per un novero ristretto di reati di particolare gravità si applichi la pena della detenzione di massima durata;

              2) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di massima durata e reati puniti con pena detentiva l'entità complessiva della pena non possa superare i trentaquattro anni;

              3) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a seguito di verifiche periodiche dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato;

              4) la disciplina delle verifiche di cui al numero 3) e dei loro effetti positivi sia differenziata in relazione alla pena in concreto applicata;

 

Pag. 82

          b) prevedere, in particolare, che:

              1) in caso di complessivo esito positivo di tutte le verifiche periodiche la pena applicata si estingua dopo che il condannato abbia scontato i quattro quinti della sua durata;

              2) nel caso in cui le verifiche effettuate manifestino significativi progressi nell'evoluzione della personalità del condannato, la pena applicata possa essere diminuita in misura da stabilire e comunque non superiore a quattro anni;

          c) prevedere che, intervenuta la liberazione, il condannato sia sottoposto a prescrizioni di controllo e sostegno;

          d) prevedere che, dopo lo scadere del diciottesimo anno di detenzione, il condannato possa essere ammesso alla semilibertà, determinando le condizioni per l'ammissione al beneficio.